In questa sezione vengono illustrate le procedure per la sottoscrizione di Intese e Gemellaggi ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131/2003 (c.d. legge "La Loggia").

Si definisce Intesa ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione italiana e un ente omologo straniero.

Gemellaggio è invece ogni documento, a prescindere dal titolo che reca (Giuramento di fraternità, Protocollo di collaborazione o altro), avente come parti Enti sub-regionali (Province, Città metropolitane, Comuni) ed enti omologhi stranieri.

La base giuridica è costituita, nel caso delle Intese, dall'art. 6 comma 2 della legge n. 131 del 2003:

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

Dal testo si evince che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concludere intese con enti territoriali stranieri, nel rispetto di tre condizioni:

  • divieto di valutazioni sugli indirizzi di politica estera italiana;
  • divieto di assunzione di impegni che comportino obblighi ed oneri finanziari per lo Stato;
  • divieto di ledere gli interessi degli altri soggetti di cui all'art. 114 comma 1 della Costituzione: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Titolare della procedura è il Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali (DAR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il Ministero degli Affari Esteri (MAE) fornisce un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.

La Regione o la Provincia autonoma devono inviare:

  1. lettera di presentazione
  2. testo dell'intesa (documento solitamente denominato "protocollo di intesa")
  3. programma dell'intesa (opzionale)

al DAR e al MAE presso i seguenti indirizzi:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali
Via della Stamperia 8
00186 Roma
 
Ministero Affari Esteri
Segreteria generale
Unità per il sistema paese e le Autonomie territoriali
Piazzale della Farnesina 1
00135 Roma

Ricevuta la bozza di intesa, la Segreteria generale Unità per il sistema paese e le Autonomie territoriali (SG-USP) la trasmette con le proprie eventuali osservazioni, per un parere, all'Unità del Contenzioso, Ufficio Legislativo, Direzioni Generali (DD.GG) competenti e alla sede estera interessata, indicando, di norma, un termine di 7 giorni lavorativi per rispondere. Nel silenzio, si suppone l'assenso degli Uffici.

Qualora la bozza di intesa presenti profili di contrasto con le tre succitate condizioni, in particolare con le linee e gli indirizzi di politica estera, la Segreteria Generale del MAE, sentito il DAR, può decidere, per propria autonoma determinazione, di avanzare obiezioni all'avvio dell'istruttoria e quindi informare la Regione che essa potrà aver luogo solo dopo che saranno venute meno le ragioni che sono all'origine di questa determinazione.

Ad ogni modo, trascorso il termine indicato senza che l'Unità del Contenzioso abbia sollevato obiezioni alla bozza di intesa, la SG-USP trasmette al DAR il parere complessivo del Ministero degli Affari Esteri.

Entro 30 giorni dal ricevimento della bozza di intesa il DAR, sulla base dei pareri di tutte Amministrazioni interessate, può formulare osservazioni.

La Regione è tenuta a recepire le osservazioni avanzate nel testo del documento, informandone la controparte estera ed acquisendone il consenso, e successivamente a sottoporre alla valutazione del DAR e del MAE il testo modificato in conformità a tali osservazioni.

Decorsi i 30 giorni dal ricevimento della bozza di intesa da parte del DAR vale la regola del silenzio-assenso: le Regioni e Province Autonome possono sottoscrivere l'intesa.

Per quanto riguarda invece il Gemellaggio, esso trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 6 comma 7 della legge n. 131 del 2003:

«Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.»

L'Ente Sub-regionale è dunque tenuto a limitare l'oggetto dei gemellaggi alle attività di "mero rilievo internazionale", per una definizione delle quali si rimanda all'art. 2 del D.P.R. del 31 marzo 1994, nonché a precisare, qualora il gemellaggio comporti spese, che esse non implicheranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dati i vincoli derivanti dalla legge finanziaria in vigore.

Anche in questo caso, il DAR è titolare della procedura, che è simile a quella prevista per le intese. Vale la regola del silenzio-assenso.

L'Ente Sub-regionale (Comune o Provincia) deve inviare:

  • copia della delibera del Consiglio comunale o provinciale relativa al gemellaggio
  • testo del gemellaggio (solitamente denominato "gemellaggio"; in alternativa è possibile inviare il testo del Giuramento della fraternità europea)
  • obiettivi del gemellaggio (qualora non siano contenuti nella delibera del Consiglio comunale o provinciale)
  • programma del gemellaggio (opzionale)

ai seguenti indirizzi:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali
Via della Stamperia 8
00186 Roma
 
Ministero Affari Esteri
Segreteria generale
Unità per il sistema paese e le Autonomie territoriali
Piazzale della Farnesina 1
00135 Roma

Regione di appartenenza del Comune o della Provincia che realizza il gemellaggio.

La delibera per il gemellaggio (effettuata dal Consiglio comunale o provinciale) rappresenta un documento in cui l'Ente Sub-regionale s'impegna a gemellarsi con un analogo ente estero, menzionato esplicitamente nel testo, secondo quanto dichiarato nella bozza di gemellaggio o di Giuramento della fraternità europea (da allegare alla delibera stessa);[1] a costituire, generalmente, un comitato di gemellaggio, che includa rappresentanti delle amministrazioni locali e dei diversi settori componenti la comunità locale, quali l'economico, il sociale, il politico, etc.; a coprire finanziariamente le spese conseguenti al gemellaggio, che non devono tuttavia comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comitato di gemellaggio, spesso formalizzato tramite delibera di Giunta o di Consiglio e presieduto dal Sindaco e da un Assessore delegato, si compone sia di esponenti delle Amministrazioni locali, sia delle varie componenti della cittadinanza attive in diversi settori (culturale, educativo, politico, economico, sociale, etc.), come scuole, associazioni, istituzioni, etc. Obiettivo del comitato è il pieno coinvolgimento dei cittadini e dell'opinione pubblica rispetto al gemellaggio, affinché esso non si limiti ad una collaborazione tra le Amministrazioni locali interessate. Ogni comitato di gemellaggio ha un proprio regolamento, formulato autonomamente dal Comune o dalla Provincia.

Il comitato agisce in piena autonomia nell'ambito del suo ruolo, presenta periodicamente relazioni sul proprio operato, organizza riunioni sia interne che pubbliche, redige il programma delle attività; è l'organo in grado di mobilitare le varie fasce di cittadini e di coordinare il complesso delle attività inerenti al gemellaggio verso gli obiettivi prefissati. Il comitato programma, organizza, gestisce le iniziative che concretizzano e rendono fattivo il gemellaggio e, contestualmente, sensibilizza la cittadinanza al gemellaggio stesso, rendendola consapevole e partecipe alle differenti iniziative. Ciascun Ente Sub-regionale stabilisce la composizione della propria delegazione.

Con il documento denominato "gemellaggio" le parti, due o più Enti Sub-regionali, si impegnano a favorire lo scambio reciproco su tematiche di comune interesse e cooperare in diversi settori, enunciati nel documento stesso, in accordo alla legislazione vigente nelle nazioni di appartenenza e agli obblighi comunitari (per gli stati facenti parte dell'Unione Europea). Le aree al cui interno può essere resa fattiva la cooperazione possono essere molteplici, come ad esempio, l'ambito educativo, commerciale, turistico, culturale, etc.

Il testo del gemellaggio prevede solitamente la costituzione di un comitato di gemellaggio, ovvero, come sopra accennato, un gruppo di lavoro incaricato di rendere fattivo il gemellaggio stesso; ciascuna delle parti contraenti determina la composizione della delegazione.

Il documento include di norma una sezione concernente l'impegno, da parte delle parti, a sostenere spese per il sostegno delle attività necessarie per l'attuazione del gemellaggio ed indica il periodo di validità del gemellaggio, che è rinnovabile.

Il documento è firmato dalle massime autorità locali delle parti; in Italia esse sono rappresentate dal Sindaco, qualora l'Ente Sub-regionale sia un Comune, o dal Presidente della Provincia.

Nel caso dell'intesa, il documento denominato "intesa" o "protocollo di intesa" deve recare la firma del Presidente della Regione.

La cerimonia di gemellaggio, in occasione della quale viene sottoscritto il documento ufficiale del gemellaggio, sancisce il vincolo tra i due enti territoriali uniti dal gemellaggio, solitamente enfatizzato dalla lettura del Giuramento della fraternità europea.

Si segnala infine la possibilità di aderire all'AICCRE, Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (sito web: www.aiccre.it ), che fornisce assistenza in tutto l'iter del gemellaggio.


[1] È in ogni caso consigliabile che il testo del "Giuramento della fraternità" venga inviato per informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Affari Esteri e alla Regione di appartenenza del Comune o della Provincia.